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Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 22/04/2003 (Rv. 562389 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA | Natura dell'opposizione - Posizione assunte dalle parti - Facoltà ed onere probatorio - Conseguenze in appello della veste sostanziale di convenuto dell'opponente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562389-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni. Pertanto, ove con l'atto di appello l'opponente prospetti una diversa qualificazione del rapporto controverso (nella specie, non in termini di apertura di credito, bensì quale sconto bancario, al fine di dedurre che la banca non avrebbe potuto pretendere la restituzione in via monitoria delle somme anticipate se non dopo che fossero rimasti insoluti i titoli posti allo sconto), si pone un problema, non già di mutamento della domanda, ma di proposizione di nuove eccezioni, consentite secondo il testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ. (nel caso tuttora applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)