Sez. 1, Sentenza n. 802 del 09/02/1989 (Rv. 461820 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - CONTRABBANDO DI MERCE - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI - INDIVIDUAZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - CONTRABBANDO DI MERCE - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI - INDIVIDUAZIONE - CONDIZIONI.*
Con riguardo all'evasione di diritti doganali conseguente a contrabbando, nella disciplina di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, l'obbligazione tributaria del proprietario della merce, o comunque di colui per conto del quale essa sia stata importata (art. 38 del citato decreto), deve essere affermata non solo nel caso di illeciti commessi nella procedura attinente alla importazione, ma anche nel caso di introduzione clandestina della merce medesima, salvo che risulti la sua estraneità al fatto da altri commesso. (V 1924/84, mass n 434003; (V 956/82, mass n 418821).*
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 329, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)