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Sez. 3 - , Sentenza n. 17426 del 30/05/2022 (Rv. 664908 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Disciplina del procedimento cautelare uniforme - Provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Attuazione - Contestazioni relative alla portata sostanziale del provvedimento cautelare - Spettanza al giudice della causa di merito - Sussistenza - Appello e ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664908-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

In tema di attuazione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., le contestazioni relative alla portata sostanziale del provvedimento cautelare non hanno natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma vanno proposte al giudice della causa di merito, la cui decisione è sindacabile in appello e in sede di legittimità per motivi concernenti l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice nel provvedimento della cui attuazione si tratta, al fine di stabilire se questa sia conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando ivi formulato e se il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici o errori di diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte d'appello avesse disatteso i suindicati principi, allorché, con motivazione apodittica e illogica, aveva interpretato l'espressione "altra officina autorizzata", contenuta nel provvedimento cautelare, come riferita alle sole officine autorizzate Iveco, escludendo la possibilità per il ricorrente di avvalersi di officine convenzionate con altre case automobilistiche).

Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)