Sez. 3, Sentenza n. 7679 del 18/12/1986 (Rv. 449674 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A TITOLO ONEROSO - VITALIZIO ONEROSO - EFFETTI - DIVERSITÀ DI DETTO CONTRATTO DALLA DONAZIONE MODALE COMPORTANTE L'OBBLIGO DEL DONATARIO DI EFFETTUARE PRESTAZIONI PERIODICHE IN FAVORE DEL DONANTE O DI UN TERZO - ONERE A CARICO DEL DONATARIO DI PRESTAZIONE DI RENDITA VITALIZIA A FAVORE DEL DISPONENTE - NATURA E CAUSA DELLA DONAZIONE - MODIFICHE - ESCLUSIONE.*
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A TITOLO ONEROSO - VITALIZIO ONEROSO - EFFETTI - DIVERSITÀ DI DETTO CONTRATTO DALLA DONAZIONE MODALE COMPORTANTE L'OBBLIGO DEL DONATARIO DI EFFETTUARE PRESTAZIONI PERIODICHE IN FAVORE DEL DONANTE O DI UN TERZO - ONERE A CARICO DEL DONATARIO DI PRESTAZIONE DI RENDITA VITALIZIA A FAVORE DEL DISPONENTE - NATURA E CAUSA DELLA DONAZIONE - MODIFICHE - ESCLUSIONE.*
Distinta dal vitalizio oneroso - contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza fra le due prestazioni - è, per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti, la donazione cui acceda un Onere che comporti l'Obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione. (nella specie, la decisione dei giudici del merito - confermata dalla C.S. - ha respinto la domanda di riscatto di un fondo agricolo, qualificando come donazione l'atto dispositivo di cui quello era stato oggetto). (V 739/77, mass n 384338; (V 1602/73, mass n 364443).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)