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Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 29/05/1973 (Rv. 364443 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - MODO - IN GENERE - CONDIZIONE E MODO NEGLI ATTI DI LIBERALITA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1973-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364443-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - MODO - IN GENERE - CONDIZIONE E MODO NEGLI ATTI DI LIBERALITA - DIFFERENZE.*

Il modus costituisce un elemento accessorio degli Atti di liberalita, in quanto con esso si mira, da parte del disponente, ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale dell'atto a titolo gratuito, operando, come ulteriore movente di quest'ultimo, senza pero condizionarne l'attuazione. Di qui la netta sua distinzione dalla condizione, perche, mentre gli effetti della donazione sottoposta a condizione sospensiva non si verificano se non quando l'evento dedotto si sia avverato, l'efficacia della donazione modale ha sempre luogo, a prescindere dall'adempimento o meno del modus.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)