Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 29/05/1973 (Rv. 364443 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - MODO - IN GENERE - CONDIZIONE E MODO NEGLI ATTI DI LIBERALITA - DIFFERENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - MODO - IN GENERE - CONDIZIONE E MODO NEGLI ATTI DI LIBERALITA - DIFFERENZE.*
Il modus costituisce un elemento accessorio degli Atti di liberalita, in quanto con esso si mira, da parte del disponente, ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale dell'atto a titolo gratuito, operando, come ulteriore movente di quest'ultimo, senza pero condizionarne l'attuazione. Di qui la netta sua distinzione dalla condizione, perche, mentre gli effetti della donazione sottoposta a condizione sospensiva non si verificano se non quando l'evento dedotto si sia avverato, l'efficacia della donazione modale ha sempre luogo, a prescindere dall'adempimento o meno del modus.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)