Sez. 3 - , Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018 (Rv. 647596 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DI PERSONE | Solidarietà tra coobbligati ex art. 6 l. n. 689 del 81 - Interruzione della prescrizione - Applicabilità dell'art. 1310 c.c. – Configurabilità - Concorso di persone ex art. 5 l. n. 6899 del 1981 – Interruzione della prescrizione – Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DI PERSONE
In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione; al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali. L'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'art. 5 della legge predetta, del concorso di più persone nella commissione della violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)