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Sez. L - , Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019 (Rv. 652775 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Ente creditore - Resistenza in giudizio - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Conseguenze - Coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio - Estensibilità.
Stato
decisa il 2019-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652775-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la resistenza in giudizio dell'ente creditore ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c. e produce gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c., che si estendono anche nei confronti dell'eventuale coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)