Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 24/02/2000 (Rv. 534342 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Soggezione alla sanzione di ciascuno dei corresponsabili della violazione - Necessità - Differenza dall'ipotesi di solidarietà ex art. 6 legge 689/81 - Inapplicabilità dell'art. 1310 cod. civ. in tema di interruzione della prescrizione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE
Il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall'art. 6 della legge citata che disciplina la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone non concorrenti nella violazione, sia perché ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri. Ne discende che nell'ipotesi di concorso di più persone nella violazione non è applicabile la disposizione dell'art. 1310 cod. civ. in tema di interruzione della prescrizione richiamato dall'art. 28 legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)