Sez. 6, Sentenza n. 1979 del 16/05/1997 Cc. (dep. 24/07/1997) Rv. 209109 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Notifica dell'impugnazione alle altre parti - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame non trova applicazione l'art. 584 cod. proc. pen. che prevede, peraltro senza comminare sanzione in caso di violazione dell'obbligo, la notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti poiché tale notifica è funzionale alla presentazione del ricorso incidentale, estraneo alla natura e alla struttura dell'impugnazione dei provvedimenti "de libertate".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)