Sez. 2, Sentenza n. 8413 del 23/03/1998 Ud. (dep. 17/07/1998) Rv. 211188 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Omessa notificazione dell'atto di appello - Inammissibilità del gravame - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE
L'omissione della notifica dell'atto di appello, pur comportando la mancata decorrenza del termine per proporre il gravame incidentale, non produce l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo tale sanzione compresa tra quelle tassativamente indicate dall'art. 591 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)