Sez. 1, Sentenza n. 1226 del 15/02/1999 (Rv. 523216 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | A carico del proprietario - Cessazione per la perdita della qualità a seguito dell'avvenuto trasferimento del veicolo a terzi - Mancata trascrizione della vendita presso il P.R.A. - Rilevanza - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE
La sanzione amministrativa prevista dall'art. 32, primo comma, legge 24 dicembre 1969, n. 990, a carico di chiunque ponga in circolazione veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione o consenta la circolazione dei medesimi senza che essi siano coperti da assicurazione, presuppone un potere di diritto, o anche semplicemente di fatto, del soggetto nei confronti del veicolo. Tale sanzione, pertanto, non può essere applicata a chi non sia più proprietario di un autoveicolo, per averlo ceduto a terzi, anche se la vendita non sia stata trascritta nel Pubblico Registro Automobilistico, atteso che tale trascrizione non ha efficacia costitutiva rispetto alla vendita, e non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo ma serve solo a dirimere i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo, andando l'effettiva titolarità della proprietà accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo si verifica a seguito del mero consenso delle parti.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 969 art. 32, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 19/02/1928 num. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)