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Sez. 1, Sentenza n. 5235 del 10/05/1991 (Rv. 472096 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - In genere | Trasferimento del veicolo - Obbligo dell'acquirente - Mancata trascrizione al P.R.A. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472096-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - In genere

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 32, primo comma, legge 24 dicembre 1969 n. 990, a carico di chiunque ponga in circolazione veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione o consenta la circolazione dei medesimi senza che essi siano coperti da assicurazione, presuppone un potere di diritto, o anche semplicemente di fatto, del soggetto nei confronti del veicolo. Tale sanzione, pertanto, non può essere applicata a chi non sia più proprietario di un autoveicolo, per averlo ceduto a terzi, anche se la vendita (nella specie, risultante da un'attestazione notarile) non sia stata trascritta nel Pubblico Registro Automobilistico, atteso che tale trascrizione non ha efficacia costitutiva rispetto alla vendita, ma serve solo a dirimere i conflitti riguardo ai terzi che pretendano diritti sul veicolo, e che la mancanza della trascrizione non dimostra che l'alienante abbia conservato la disponibilità di fatto del veicolo.

Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 59, Cod. Strada art. 59, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)