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Sez. 2, Sentenza n. 272 del 13/01/1979 (Rv. 396346 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - TERMINE PER LA RIPROPOSIZIONE DA PARTE DELLO APPELLATO, VITTORIOSO IN PRIMO GRADO, DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE.*
Stato
decisa il 1979-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396346-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - TERMINE PER LA RIPROPOSIZIONE DA PARTE DELLO APPELLATO, VITTORIOSO IN PRIMO GRADO, DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE.*

L'Onere di riproporre espressamente, a pena di decadenza, nel giudizio di appello le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado deve essere adempiuto dalla parte vittoriosa, convenuta in appello, prima che l'istruttore rimetta la causa al collegio, e, quindi, al massimo, nell'udienza di precisazione delle conclusioni definitive, la quale segna la chiusura della trattazione dinanzi all'istruttore. (Conf 1553/70, mass n 347418).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)