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Sez. L, Sentenza n. 937 del 03/02/1999 (Rv. 522919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Forma scritta - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ., del contratto va coordinato con il principio della domanda fissato dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove siano in contestazione le conseguenze risarcitorie dell'atto di recesso, la cui idoneità a determinare la risoluzione del rapporto non sia in contestazione, l'eventuale nullità originaria del contratto non può essere rilevata d'ufficio. Consegue che la nullità del contratto di formazione e lavoro per difetto di forma, in quanto non stipulato per iscritto, non è rilevabile d'ufficio allorché si controverta unicamente in ordine all'esistenza, o meno, di una ragione di danno per il lavoratore avendo il datore di lavoro esercitato il recesso "ante tempus" per il mancato superamento della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)