Sez. L, Sentenza n. 12090 del 18/08/2003 (Rv. 565920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Obbligo della forma scritta - Contenuto - Necessità di precisazione per iscritto anche del tipo di formazione prevista dal contratto - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Poiché l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, comma settimo, prevede espressamente che " il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta", deve ritenersi che tale requisito formale investa non solo l'apposizione del termine ma anche la specificazione dell'elemento essenziale del contratto rappresentato dalla componente formativa; a tal fine non è sufficiente la mera precisazione astratta della tipologia contrattuale (contratto di formazione e lavoro), ma è necessario che sia indicato, almeno nelle sue linee essenziali - sia pure, eventualmente, con adeguato riferimento ad altra documentazione - il tipo di formazione cui il contratto mira.
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)