Sez. L, Sentenza n. 1801 del 13/02/1992 (Rv. 475709 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere | Contratto di formazione e lavoro, non scritto e successivo all'assunzione - Nullità - Assunzione del lavoratore a tempo indeterminato - Configurabilità - Rilevabilità della nullità d'ufficio in Cassazione - Ammissibilità - Condizione - Influenza del fatto di prova inerente al contratto invalido - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere
La nullità del contratto di formazione e lavoro per difetto di forma, in quanto non stipulato per iscritto, e per mancanza di causa, in quanto successivo all'assunzione del lavoratore, la quale deve perciò ritenersi avvenuta a tempo indeterminato - esclusa, peraltro, in mancanza del requisito dimensionale di cui all'art. 35 della legge n. 300 del 1970, l'applicabilità della tutela reale ai sensi dell'art. 18 della stessa legge - ed insuscettibile di essere condizionata dal patto di prova inerente a tale invalido contratto, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, pur se non dedotta nei precedenti gradi del giudizio, ove agli atti siano già acquisiti i necessari elementi di fatto. (Principio affermato in fattispecie anteriore alla legge 11 maggio 1990 n. 108).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)