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Sez. 3, Sentenza n. 9491 del 20/04/2007 (Rv. 597859 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Regime normativo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Produzione di nuovi documenti - Termine - Regola generale prevista dall'art. 184 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenza - Producibilità sino all'udienza di rimessione della causa al collegio.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597859-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

L'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis" alla controversia in questione), pur riconoscendo alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti in appello e non contenendo alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, doveva interpretarsi nel senso che la produzione medesima si sarebbe dovuta ritenere consentita, in base alla (precedente) regola generale dell'art. 184 cod. proc. civ., sino alla rimessione della causa al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)