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Sez. 1, Sentenza n. 11961 del 27/11/1997 (Rv. 510474 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Regime anteriore alla riforma del 1990 - Deposito di documenti nuovi in grado di appello - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510474-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

La norma di cui all'art. 345 cod. proc. civ. - secondo la quale anche in grado di appello è consentito il deposito di nuovi documenti senza bisogno di autorizzazione del giudice - va interpretata nel senso che tali documenti, se non prodotti al momento della costituzione in giudizio, con contestuale elencazione nell'atto di appello o nella comparsa di risposta, possono utilmente depositarsi anche nel corso della fase istruttoria di secondo grado e fino al momento della precisazione delle conclusioni e della rimessione della causa al collegio (così che sia consentito alla controparte di prenderne visione in tempo utile per modificare, se del caso, le proprie conclusioni, illustrandole poi nelle scrittura difensive e / o in sede di discussione orale), poiché la disposizione in parola, nel riconoscere alle parti tale facoltà di produzione, non contiene alcuna speciale previsione in ordine al termine per il relativo deposito, da ritenersi, pertanto, consentito con riguardo alla regola generale stabilita dall'art. 184 cod. proc. civ.. Ne consegue che i documenti nuovi, depositati dopo la rimessione della causa al collegio, possono ritenersi ritualmente introdotti nel processo solo se la parte avversa, messa in condizione di esaminarli e di commentarli, abbia aderito alla loro tardiva produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)