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Sez. L, Sentenza n. 10049 del 13/05/2005 (Rv. 581387 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Cancellazione dall'albo - Rito del lavoro - Cancellazione in data anteriore al deposito del ricorso in appello - Inesistenza di quest'ultimo atto - Sanatoria - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581387-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO

La cancellazione dall'albo professionale disposta dal consiglio dell'ordine, in data anteriore al deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, privando l'avvocato dello "ius postulandi", determina la mancanza di legittimazione del difensore al compimento del suddetto atto processuale; e, poichè le norme che disciplinano l'esercizio della professione forense sono di ordine pubblico, tale mancanza dà luogo ad inesistenza dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non sanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto irrilevante che la cancellazione fosse stata operata nell'esercizio dei poteri di autotutela, ovvero nell'ambito del procedimento contenzioso, considerato che il ricorso avverso il provvedimento del consiglio nella prima ipotesi non ha effetto sospensivo e che nel secondo caso l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale è comunque travolto dalla sentenza delle S.U. che respinga il ricorso dell'interessato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)