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Sez. 2, Sentenza n. 3299 del 06/03/2003 (Rv. 560905 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Notificazione del ricorso per cassazione al difensore cancellato dall'albo - Inesistenza.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560905-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'albo professionale - ancorché disposta a domanda dell'interessato - comporta la decadenza dall'ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso "ius postulandi", con conseguente mancanza di ogni legittimazione del difensore a compiere e ricevere atti processuali. È, pertanto, giuridicamente inesistente la notificazione del ricorso per cassazione presso il suddetto difensore, siccome effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte al momento della notificazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)