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Sez. 5, Sentenza n. 24306 del 14/11/2014 (Rv. 633137 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | INVIM straordinaria - Area con fabbricato non ultimato al compimento del periodo di comporto - Disciplina del cosiddetto "doppio incremento" (dell'area e del fabbricato) - Fondamento - Applicazione in sede di condono - Dichiarazione dell'incremento di valore della sola area o del solo fabbricato - Preclusione.
Stato
decisa il 2014-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633137-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di INVIM straordinaria, la disciplina del cosiddetto "doppio incremento" prevista dall'art. 6, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per il caso di utilizzazione edificatoria di un'area, deve applicarsi anche nell'ipotesi di fabbricato non ancora ultimato al compimento del periodo di comporto, posto che la composizione della base imponibile, attraverso la separata liquidazione dei due incrementi, relativi, rispettivamente, all'area ed al fabbricato, deriva dall'essere gli stessi due beni distinti e diversi. Ne consegue che, con riguardo alla definizione agevolata dell'imposta, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ipotesi di area fabbricabile e relativo fabbricato non ultimato nel periodo di comporto, il contribuente che abbia dichiarato un incremento di valore con esclusivo riferimento all'area fabbricabile non è legittimato a definire per condono il valore del fabbricato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)