Sez. 2, Sentenza n. 2441 del 23/07/1971 (Rv. 353420 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - PLURALITA DI MALATTIE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA - LORO INCIDENZA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - PLURALITA DI MALATTIE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA - LORO INCIDENZA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO.*
In tema di pensione di invalidita, nel caso in cui l'assicurato risulti affetto da molteplici manifestazioni morbose, al fine di stabilire se in relazione agli effetti che ne derivano alla sua capacita di guadagno, possono ritenersi raggiunti o meno i limiti richiesti per il diritto alla pensione di invalidita ai sensi dell'art 10 del RDL n 636 del 14 aprile 1939, il giudice non puo limitarsi ad analizzare separatamente l'entita di ciascuna delle malattie denunziate ed accertate, per poi desumere il grado di invalidita dell'assicurato dalla somma aritmetica delle percentuali di invalidita attribuibili a ciascuna delle infermita isolatamente considerate, ma deve, invece, procedere ad una complessiva valutazione, unitaria e globale, delle varie infermita, con specifico riferimento all'incidenza che dal loro insieme deriva sulla capacita del soggetto di continuare ad impiegare le proprie residue energie nell'attivita da lui in precedenza svolta e in ogni altra in cui egli, per l'eta, la capacita e l'esperienza potrebbe adattarsi senza esporre a ulteriore danno la propria salute, si da conseguire un guadagno superiore al terzo di quello ordinario. Solo in tal modo infatti puo essere accertata con sufficiente adeguatezza rispetto alla realta di ciascuna fattispecie, la concreta ed effettiva incidenza negativa delle varie infermita sulla capacita di guadagno dell'assicurato.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)