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Sez. U, Sentenza n. 9010 del 02/11/1994 (Rv. 488340 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termine annuale di decadenza dall'azione - Decorrenza - Conoscenza diretta del fatto oggetto dell'addebito da parte del Procuratore generale - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Conoscenza del fatto da parte di un sostituto in occasione della discussione del ricorso per cassazione avverso la sentenza penale relativa al medesimo fatto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488340-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, al fine dell'inizio del decorso del termine di decadenza dall'azione - la quale, a norma dell'art. 12 legge n. 1 del 1981, non può essere promossa dopo un anno da quando il Procuratore generale presso la Suprema Corte abbia avuto notizia del fatto oggetto dell'addebito - non si richiede una conoscenza diretta di quel fatto da parte del Procuratore generale, essendo sufficiente che essa sia acquisita, per ragioni di ufficio, da uno dei magistrati addetti alla Procura generale, sempreché allo stesso sia stata delegata, nella struttura dell'Ufficio, la funzione di promuovimento delle azioni disciplinari, Pertanto, l'indicata azione è proponibile anche se siano trascorsi diversi anni dopo che un sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte abbia avuto conoscenza del fatto oggetto dell'incolpazione disciplinare in occasione della discussione del ricorso per cassazione avverso la sentenza penale relativa ai medesimi fatti.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)