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Sez. 3, Sentenza n. 20805 del 07/10/2010 (Rv. 615407 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Procedimenti di locazione - Soggezione al rito del lavoro - Nullità processuali - Rilevabilità - Nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso - Necessità.
Stato
decisa il 2010-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615407-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE

Nelle cause di locazione - alle quali si applica il rito del lavoro, le nullità degli atti processuali devono essere rilevate dalla parte che ne ha interesse nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza di secondo grado che aveva accolto l'impugnazione incidentale, contenuta in memoria teletrasmessa ai sensi della legge n. 183 del 1993, nonostante il difetto di autenticazione della procura alle liti, atteso che il vizio denunciato in sede di legittimità non era stato tempestivamente rilevato in appello, nella prima udienza utile del giudizio di secondo grado, ovvero dopo aver ricevuto la notificazione dell'atto di appello incidentale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)