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Sez. 2, Sentenza n. 6237 del 15/03/2010 (Rv. 611814 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Controricorso e ricorso incidentale - Notificazione per via telematica - Mancanza dei requisiti di cui all'art. 1, lett. a) e c), della legge n. 183 del 1993 - Conseguenze - Nullità - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611814-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

Nel giudizio di cassazione, qualora la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale abbia avuto luogo per via telematica, l'inosservanza dei requisiti prescritti dall'art. 1, lett. a) e c), della legge 7 giugno 1993, n. 183 (nella specie, dovuta all'effettuazione della comunicazione da parte di domiciliatario non munito di procura e senza dichiarazione di conformità all'originale della copia teletrasmessa) si traduce nella nullità dell'atto, che resta tuttavia sanata, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente ammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, dovendosi ritenere che, nonostante le irregolarità della trasmissione, l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)