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Sez. 6, Sentenza n. 1419 del 09/12/1998 Ud. (dep. 03/02/1999) Rv. 212472 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Normativa sopravvenuta concernente l'utilizzabilità e la valutazione delle dichiarazioni rese da coimputato o imputato di reato connesso nelle indagini preliminari - Applicabilità nei giudizi pendenti in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1998-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212472-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La sopravvenienza, successivamente all'esaurimento delle fasi di merito, della nuova disciplina in materia di utilizzazione e valutazione della prova, quale risulta dalla legge 7 agosto 1997 n.267 e dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n.361 del 1998, comporta, in sede di giudizio di legittimità, che si faccia luogo all'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, al fine di rendere possibile, a richiesta delle parti, una nuova acquisizione e valutazione, in riferimento alle dichiarazioni accusatorie non confermate nei precedenti dibattimenti, nei modi e con i criteri di cui all'art.500, commi secondo bis e quarto, cod. proc. pen. A tal fine è necessario che i motivi di ricorso, originari o nuovi, abbiano rimesso alla cognizione del giudice di legittimità il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi e che sia accertata dallo stesso giudice di legittimità la rilevanza degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali, non più consentite, sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)