Sez. 6, Sentenza n. 6397 del 04/05/1998 Ud. (dep. 01/06/1998) Rv. 210913 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Legge 7 agosto 1997, n. 267 - Disciplina transitoria - Giudizio d'appello - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Condizioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO
Ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 6 della l. 7 agosto 1997, n. 267, che, relativamente alla modifica dell'art. 513 c.p.p., disciplina il regime transitorio riguardante i processi pendenti alla data della sua entrata in vigore, la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è subordinata, non solo alla condizione che la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni di coimputati sia stata devoluta al giudice di appello e che, quindi, in ordine ad essa, non si sia verificato l'effetto preclusivo (in deroga alla regola secondo la quale l'inutilizzabilità della prova per violazione dei divieti relativi è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento -art. 191, comma secondo, c.p.p.-), ma anche alle ulteriori condizioni che la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implichi l'utilizzazione delle dichiarazioni indicate nell'art. 513 c.p.p. e che la rinnovazione del dibattimento sia richiesta dalla parte interessata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)