Sez. 1, Sentenza n. 4957 del 24/04/1992 (Rv. 476969 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - In genere | Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti direttamente dall'amministrazione fallimentare - Mora - Obbligo della amministrazione fallimentare di pagamento delle sanzioni civili - Sussistenza - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - In genere
Nell'ipotesi di mora nel pagamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti direttamente dall'amministrazione fallimentare e, perciò, da soddisfare con prededuzione, non sussiste l'obbligazione di quest'ultima avente ad oggetto il pagamento delle così dette sanzioni civili, allorché il ritardo non sia imputabile a negligenza del curatore, bensì esclusivamente ai termini e tempi tecnici, propri della procedura fallimentare, compresi quelli per la realizzazione della liquidità pecuniarie e per le autorizzazioni degli organi fallimentari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 24/10/1966 num. 934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)