Sez. 1, Sentenza n. 9016 del 06/07/2000 (Rv. 538278 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti direttamente dall'amministrazione fallimentare - Inadempimento incolpevole - Conseguenze - Pagamento delle sanzioni civili conseguenti all'inadempimento - Obbligo dell'amministrazione fallimentare - Esclusione - Applicabilità del principio anche alla procedura di concordato preventivo - Legittimità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
L'omesso pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti direttamente dall'amministrazione fallimentare, in assenza di profili di colpa nell'inadempimento, non cagionano l'insorgenza dell'ulteriore debito da sanzione civile di cui all'art. 4 D.L. 536/87, mancando, di queste ultime, il necessario presupposto giuridico, secondo un principio applicabile anche alla procedura di concordato preventivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 24/10/1966 num. 934, Legge 06/08/1988 num. 48 art. 4, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)