Sez. 3, Sentenza n. 8468 del 18/10/1994 (Rv. 488120 - 01)
CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - STIMA DELLE COLTURE | Determinazione dell'indennità - Procedimento amministrativo davanti all' Ispettore Provinciale dell' Agricoltura - Ricorso all'autorità giudiziaria.
CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - STIMA DELLE COLTURE
Il procedimento amministrativo che, a norma dell'art. 50, terzo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203, si apre, a seguito di richiesta di rilascio di fondo oggetto di concessione edilizia, davanti all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, per la stima, nel contraddittorio delle parti, delle colture in atto, dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni, e la determinazione dell'indennità spettante agli affittuari, assolve alla funzione di prevenire l'insorgere della lite. Tuttavia, tale determinazione, in virtù del principio costituzionale della tutela giurisdizionale incondizionata, non deve necessariamente avvenire in via amministrativa, bensì, nel caso in cui essa non sia stata compiuta dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, per ragioni diverse da quella della mancata apertura del procedimento amministrativo, può essere chiesta all'autorità giudiziaria e da questa effettuata.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)