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Sez. 2, Sentenza n. 400 del 17/02/1971 (Rv. 350001 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ANCHE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - LIMITI - GIUDIZIO DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1971-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350001-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ANCHE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - LIMITI - GIUDIZIO DI RINVIO.*

Il principio secondo cui il difetto di legittimazione, sia ad processum che ad causam, siccome inerente alla valida Costituzione del rapporto processuale e sempre rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche nel procedimento di Cassazione, postula che la questione non sia preclusa per avere gia formato oggetto, sia pure implicitamente, di precedenti statuizioni non piu impugnabili, emesse nel corso dello stesso processo, come appunto si verifica, almeno di norma, nei giudizi di rinvio, laddove, eccettuati i casi in cui il SC abbia deciso sulla sola questione di giurisdizione, che precede logicamente l'accertamento delle altre condizioni richieste per la valida Costituzione del rapporto processuale, l'avvenuta celebrazione del giudizio di Cassazione importa che deve considerarsi gia irretrattabilmente verificata la legittimazione attiva e passiva delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)