diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 38317 del 12/09/2025 Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288954-02

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Istituto di credito mutuante - Esclusione del credito dallo stato passivo - Presupposti - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288954-02

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca di prevenzione, per escludere l'inserimento nello stato passivo del credito derivante da un mutuo erogato da un istituto bancario, è necessaria la prova positiva sia della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere, secondo parametri di ordinaria diligenza, l'effettiva irragionevolezza del rischio assunto concedendo il finanziamento nel caso concreto, sia della consapevole percezione, da parte dell'ente erogante, al momento della stipula del contratto, della pericolosità del debitore. (In motivazione, si è osservato che, in un sistema economico complesso quale quello attuale, la tutela costituzionale dell'attività di impresa non consente di ritenere che le banche possano concedere crediti solo a chi non ha passività al momento della richiesta).

Costituzione art. 41, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Legge 17/10/2017 num. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)