Sez. 6, Sentenza n. 30153 del 18/05/2023 Cc. (dep. 11/07/2023) Rv. 285079 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca o sequestro di prevenzione - Tutela dei terzi creditori ex art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, come modif. dalla legge n. 161 del 2017 - Strumentalità del credito rispetto all'attività illecita - Onere probatorio - Ripartizione - Onere motivazionale - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 20 legge 17 ottobre 2017, n. 161, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, "a meno che" - come recita il nuovo testo della disposizione - non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso incombendo sul creditore, ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata. (In parte motiva, la Corte ha precisato che del requisito della strumentalità il tribunale deve fornire analitica dimostrazione, muovendo dalla condotta e delle cointeressenze del proposto, ricostruendo l'operazione negoziale da cui il credito è sorto e segnalando gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta sua finalizzazione illecita).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)