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Sez. 6, Sentenza n. 55715 del 22/11/2017 Cc. (dep. 13/12/2017) Rv. 272232 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione patrimoniali - Tutela dei terzi creditori ex art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011 - Limiti - Strumentalità del credito rispetto all'attività illecita - Prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272232-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvediemnto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo che aveva negato l'iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, ritenendone non provata la buona fede per l'omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credito nè, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del proposto si era manifetsata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)