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Sez. L, Sentenza n. 9055 del 26/08/1993 (Rv. 483581 - 01)

Comunità europea - Giudice nazionale - Rimessione degli atti - Obbligatoria | Per i soli giudici di ultima istanza - Presupposto - Questione interpretativa di norme comunitarie, rilevante ai fini della definizione del giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 1993-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483581-01

Comunità europea - Giudice nazionale - Rimessione degli atti - Obbligatoria

Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 177 del trattato istitutivo della Comunità Europea, volto ad ottenere l'interpretazione di norme comunitarie, rinvio che è obbligatorio per i giudici nazionali di ultima istanza e facoltativo pr gli altri, postula, in ogni caso, che la questione interpretativa controversa riguardi norme comunitarie (fra le quali non rientra l'art. 37, comma terzo, del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818) ed abbia rilevanza al fine di definire il giudizio "a quo", pendente innanzi al giudice nazionale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)