Sez. L, Sentenza n. 2254 del 18/03/1996 (Rv. 496408 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato istitutivo - Ammissibilità - Presupposti.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della C.E.E., volto ad ottenere l'interpretazione di norme comunitarie - rinvio obbligatorio per i giudizi nazionali di ultima istanza e facoltativo per gli altri - postula in ogni caso: che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie; che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione delle stesse, nonché sulla loro portata, sull'ambito di efficacia e sull'oggetto della disciplina; che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza ai fini decisori, con valenza idonea a definire il giudizio a quo pendente dinanzi al giudice nazionale.
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)