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Sez. 5, Sentenza n. 12546 del 15/10/2001 (Rv. 549630 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI | Natura - Azione di responsabilità - Esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria - Condizioni - Prescrizione - Termine decennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549630-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI

L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche, i cui presupposti si siano verificati a carico della stessa, ancorché accertati successivamente, che l'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, al pari dell'abrogato art. 265, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riconosce all'amministrazione finanziaria nel caso che il liquidatore abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, è esercitabile alla duplice condizione che i ruoli, in cui siano iscritti i tributi a carico della società, possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima. Il carattere proprio di tale obbligazione, che deriva dall'inosservanza da parte del liquidatore di uno specifico obbligo di legge su lui gravante, comporta, inoltre, che una tale responsabilità possa essere invocata dall'amministrazione finanziaria, una volta realizzatesi le due condizioni, nell'ordinario termine decennale di prescrizione, non essendo la stessa equiparabile a quella derivante dalla responsabilità verso i creditori, di cui agli artt. 2394 e 2456 cod. civ., né qualificabile come coobbligazione nei debiti tributari, ma riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 cod. civ..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)