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Sez. L, Sentenza n. 7702 del 16/05/2003 (Rv. 563216 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI | Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Diritto alla promozione - Condizioni - Ordine scritto del direttore dell'azienda - Necessità - Vacanza del posto - Necessità - Prova presuntiva della vacanza del posto - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Prova presuntiva dell'inesistenza della violazione della regola del concorso - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563216-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI

Con riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, al quale, in considerazione del profilo di specialità che lo caratterizza, non è applicabile la disciplina sulla promozione automatica ex art. 2103, cod. civ., il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dall'art. 9, legge n. 30 del 1978, e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione. Tuttavia, nel caso di prolungata copertura del posto - nella specie, protrattasi per anni - questa circostanza può essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, soprattutto nel caso in cui l'azienda ometta di allegare l'esistenza di un organigramma aziendale da cui risulti inesistente detta vacanza, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)