Sez. 2, Sentenza n. 8564 del 28/09/1996 (Rv. 499821 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Consegna di unica copia al procuratore di più parti - Inesistenza della notificazione - Sanatoria - Ammissibilità - Efficacia.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI
La notificazione dell'impugnazione mediante consegna di un'unica copia al procuratore di più parti deve considerarsi inesistente perché del tutto estranea al modello legale disegnato dall'art. 137 e ss. cod. proc. civ., nel quale è attribuito valore essenziale alla consegna dell'atto per il singolo destinatario; conseguentemente, l'eventuale attività difensiva di una o di tutte le parti destinatarie dell'impugnazione può avere effetto costitutivo del contraddittorio solo con effetto "ex nunc" e, se successiva alla scadenza del termine per impugnare, non vale, quindi, a rimuovere l'effetto della decadenza già verificatasi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)