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Sez. 2, Sentenza n. 8564 del 28/09/1996 (Rv. 499821 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Consegna di unica copia al procuratore di più parti - Inesistenza della notificazione - Sanatoria - Ammissibilità - Efficacia.
Stato
decisa il 1996-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499821-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI

La notificazione dell'impugnazione mediante consegna di un'unica copia al procuratore di più parti deve considerarsi inesistente perché del tutto estranea al modello legale disegnato dall'art. 137 e ss. cod. proc. civ., nel quale è attribuito valore essenziale alla consegna dell'atto per il singolo destinatario; conseguentemente, l'eventuale attività difensiva di una o di tutte le parti destinatarie dell'impugnazione può avere effetto costitutivo del contraddittorio solo con effetto "ex nunc" e, se successiva alla scadenza del termine per impugnare, non vale, quindi, a rimuovere l'effetto della decadenza già verificatasi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)