Sez. 2 - , Sentenza n. 13624 del 18/02/2021 Cc. (dep. 12/04/2021) Rv. 281032 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Accertamenti medici ex art. 299, comma 4-quater, cod. proc. pen. - Estensibilità al procedimento di riesame - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
La previsione di cui all'art. 299, comma 4-quater, cod. proc. pen., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato detenuto, attiene esclusivamente alla procedura della revoca o sostituzione della misura cautelare, disciplinata dall'art. 299 medesimo, e non è estensibile in via analogica al procedimento di riesame di una misura cautelare di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha evidenziato che tale preclusione, non deriva dai limiti devolutivi dell'impugnazione, che non operano in materia di riesame, quanto piuttosto dal fatto che l'ordinamento ha previsto uno specifico mezzo per far valere le situazioni sopravvenute che impongano la revoca o modifica della misura per incompatibilità con il regime detentivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)