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Sez. 2 - , Sentenza n. 25248 del 14/05/2019 Cc. (dep. 07/06/2019) Rv. 276969 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276969-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (In motivazione la Corte ha precisato che è, comunque, inibito al giudice respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di particolare rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)