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Sez. 2, Sentenza n. 1445 del 19/02/1985 (Rv. 439471 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI COSTRUITI DALL'IRCIS - TITOLARITÀ DEL DIRITTO ALLA CESSIONE - CONDUTTORI DEGLI ALLOGGI.*
Stato
decisa il 1985-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439471-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI COSTRUITI DALL'IRCIS - TITOLARITÀ DEL DIRITTO ALLA CESSIONE - CONDUTTORI DEGLI ALLOGGI.*

In tema di edilizia popolare ed economica la norma del primo comma dell'art. 12 della legge 27 aprile 1962 n. 231 si è limitata ad estendere la possibilità di ottenere la cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal soppresso istituto Romano cooperative case per gli impiegati dello stato (ircis) a tutti gli attuali occupanti degli alloggi medesimi, anche se non compresi nelle categorie precedentemente indicate nel secondo comma dell'art. 22 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, ma non ha inteso derogare alla regola secondo cui i titolari del diritto di cessione degli alloggi in proprietà, per quanto possibile, sono gli stessi conduttori degli appartamenti e non anche tutti i componenti dei loro nuclei familiari o gli altri parenti o persone con essi conviventi, tenuto conto che la finalità perseguita dal legislatore è quella di assicurare l'acquisto della proprietà degli alloggi solo a coloro i quali, anche dal lato formale, siano stati già ammessi a fruire della relativa assegnazione, avendo dimostrato di essere bisognosi e di possedere le altre condizioni richieste. (V 2116/74, mass n 370427; (V 2661/69, mass n 342374).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 22, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)