Sez. 2, Sentenza n. 2697 del 19/07/1969 (Rv. 342374 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione del comportamento del debitore, al fine di stabilire se sia stato posto in essere un fatto incompatibile con la volonta di avvalersi della prescrizione e se ricorra quindi l'ipotesi della rinunzia prevista dall'art.2937 cod.civ., involge un'indagine di fatto, che, se condotta dal giudice di merito con esattezza di criteri giuridici e senza vizi logici, si sottrae ad ogni controllo in Sede di legittimita. (Conf. 935-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)