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Sez. 6 - L, Sentenza n. 18024 del 11/09/2015 (Rv. 636571 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Requisiti ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636571-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la comunicazione tramite posta elettronica certificata di un biglietto di cancelleria che recava l'indicazione, relativa all'appello "dichiarato inammissibile").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)