Sez. 1, Sentenza n. 4129 del 25/06/1981 (Rv. 414795 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN'AZIONE DI DICHIARAZIONE DELLO STATUS DI FIGLIO NATURALE DI PERSONA DEFUNTA ESPERITA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN'AZIONE DI DICHIARAZIONE DELLO STATUS DI FIGLIO NATURALE DI PERSONA DEFUNTA ESPERITA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI.*
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorche venga dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico, che esiga, per ragioni di diritto sostanziale o processuale, la contestualita del procedimento e della decisione nei confronti di tutte le parti interessate, sicche la sentenza, resa in contraddittorio di alcune soltanto di esse, sarebbe inutiliter data, ossia priva di qualsiasi risultato pratico. (nella specie, in cui un'Azione di dichiarazione dello status di figlio naturale di persona defunta era stata esperita nei confronti degli eredi di quest'ultima, e stato confermato il carattere necessario del litisconsorzio tra gli eredi, in Sede di gravame, agli effetti previsti dall'art 331 cod proc civ). (V 190/81, mass n 410592; (V 1381/80, mass n 404915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)