Sez. L, Sentenza n. 190 del 09/01/1981 (Rv. 410592 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, si ha litisconsorzio necessario, a norma dell'art 102 cod proc civ, allorche l'unico rapporto giuridico con pluralita di soggetti, dedotto in giudizio, esiga, per ragioni di diritto sostanziale, o anche processuale, l'unita del processo e della decisione nei confronti di tutte le parti interessate, senza di che la sentenza sarebbe inutiliter data. Non ricorre tale ipotesi quando il giudice deve accertare in via meramente incidentale una situazione giuridica che riguarda anche l'assente, in quanto, mentre siffatto accertamento ben puo compiersi e produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo, senza chiamare in giudizio altro soggetto, quest'ultimo non subira alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti. (Conf 957/77, mass n 384579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)