Sez. 1, Sentenza n. 8442 del 22/02/1980 Ud. (dep. 04/07/1980) Rv. 145797 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NECESSITA DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO - DANNO OBIETTIVAMENTE ELEVATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NECESSITA DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO - DANNO OBIETTIVAMENTE ELEVATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuita deve essere esclusa, senza alcun bisogno di valutazione delle condizioni economiche della persona offesa dal reato, allorche il danno cagionato sia obiettivamente elevato. (nella specie e stato ritenuto obiettivamente non di speciale tenuita un danno di lire duecentocinquantamila). (Conf mass nn 142329, 141664, 141109, 140936 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)