Sez. 1, Sentenza n. 3833 del 12/02/1981 Ud. (dep. 27/04/1981) Rv. 148551 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuita, occorre che il danno, valutato nella sua consistenza oggettiva - il criterio soggettivo essendo meramente sussidiario - deve essere non solo tenue, ma di speciale tenuita, ossia lievissimo; deve avere, cioe, una consistenza economica minima, se non proprio trascurabile, tenuto conto del livello economico medio della generalita dei cittadini. (nella specie e stato escluso che potesse essere considerato tale un danno di lire duecentomila cagionato nel 1972). (V mass n 145797; (V mass n 143490; (V mass n 141664; (V mass n 140936, ed ivi citate; (Conf mass n 142329).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)