Sez. L, Sentenza n. 2025 del 26/03/1980 (Rv. 405662 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - MOLITURA DELLE OLIVE - ATTIVITA AGRICOLA CONNESSA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MOLITURA PER CONTO TERZI - ATTIVITA INDUSTRIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - MOLITURA DELLE OLIVE - ATTIVITA AGRICOLA CONNESSA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MOLITURA PER CONTO TERZI - ATTIVITA INDUSTRIALE.*
L'attivita di molitura delle olive e da considerarsi, ai sensi degli artt 2135 cod civ, 206 e 207 DPR 30 giugno 1965 n 1124, attivita agricola connessa, in quanto esercitata da azienda agricola esercente la coltivazione della terra, a condizione pero che sia eseguita sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto dell'azienda agricola produttrice in un funzionale rapporto di armonica normalita. Pertanto tale attivita e inquadrata, ai fini dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore industriale, ove si accerti che la stessa risponde solo in minima parte alle esigenze connesse alla coltivazione dell'azienda agricola produttrice, essendo rivolta in misura preponderante a soddisfare esigenze estranee all'azienda stessa (molitura per conto terzi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)