Sez. L, Sentenza n. 887 del 12/02/1982 (Rv. 418737 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI MOLITURA DELLE OLIVE - NATURA - DUPLICITÀ - ESTREMI RISPETTIVI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI MOLITURA DELLE OLIVE - NATURA - DUPLICITÀ - ESTREMI RISPETTIVI.*
L'attività di molitura delle olive è da considerarsi, ai sensi degli artt. 2135 cod. civ., 206 e 207 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, attività agricola connessa, in quanto esercitata da azienda agricola esercente la coltivazione della terra, a condizione però che sia eseguita sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto dell'azienda agricola produttrice in un funzionale rapporto di armonica normalità. Pertanto, tale attività è inquadrata, ai fini dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore industriale, ove si accerti che la stessa risponde solo in minima parte alle esigenze connesse alla coltivazione dell'azienda agricola produttrice, essendo rivolta in misura preponderante a soddisfare esigenze estranee all'azienda stessa (molitura per conto terzi). (V 1946/80, mass n 405577; (Conf 2025/80, mass n 405662).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)